Art. 1.
(Finalità).

      1. Allo scopo di realizzare il riequilibrio modale tra i diversi tipi di trasporto e al fine di migliorare le condizioni ambientali e la sicurezza stradale, nonché nel rispetto degli indirizzi comunitari in materia di trasporto delle merci, la presente legge detta norme finalizzate a favorire il trasporto delle merci per ferrovia e per vie d'acqua.